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APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

14 Febbraio 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

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